Art. 42.
(Censura).
1. La censura consiste nel biasimo formale per la trasgressione commessa e,
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oltre ad essere inflitta nei casi previsti dal comma 1 dell'articolo 39, è altresì inflitta nel caso di recidività dell'avvertimento.
2. La censura è disposta con deliberazione del consiglio ed è comunicata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.